1. La presente legge promuove le attività e le terapie effettuate con impiego di animali, considerandoli a tutti gli effetti parte integrante del trattamento di numerosi tipi di patologie e di disagio, sociale e psicologico, e ne riconosce la funzione terapeutica sia sotto l'aspetto medico, che sotto l'aspetto psicologico, sociale e relazionale. La presente legge mira altresì a favorire la presenza nelle strutture sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e di geriatria, e nelle case di riposo per anziani, di animali domestici anche di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti delle strutture stesse. Il pieno rispetto del benessere e dei diritti degli animali impiegati in attività e in terapie assistite è condizione primaria posta dalla presente legge ai fini del loro impiego.
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite dal Ministro della salute con il regolamento di cui all'articolo 7;
b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali
1. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono svolte da un gruppo di lavoro interdisciplinare comprendente le figure professionali di cui al comma 3, che interagiscono con complementarietà secondo la propria professionalità e la specifica competenza nel settore.
2. I componenti del gruppo di lavoro interdisciplinare di cui al comma 1 partecipano direttamente sia alla progettazione e alla valutazione dei programmi, sia allo svolgimento dell'attività e delle terapie in qualità di operatori. È loro compito inoltre valutare e indicare le modalità secondo cui impiegare gli animali. Nello svolgimento della loro attività, possono avvalersi della consulenza di altri professionisti.
3. Fanno parte dei gruppi di lavoro:
a) un medico;
b) un medico psicologo;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale;
e) un infermiere;
f) un pedagogista;
g) un veterinario;
h) un etologo;
i) un addestratore.
4. Al veterinario che collabora con il gruppo di lavoro è richiesta una specifica formazione nel settore. In particolare egli deve selezionare l'animale più adatto al tipo di terapia da attuare, sorvegliare in
1. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso le strutture sanitarie di cura, pubbliche e private, le case di riposo per gli anziani, gli istituti di detenzione, le comunità per il recupero di tossicodipendenti, i collegi e gli orfanotrofi, le scuole di ogni ordine e grado, e presso ogni altra struttura ritenuta idonea ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7.
2. Ogni programma o progetto di AAA e di TAA, per poter usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto al parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 6.
3. Le strutture sanitarie di cura, pubbliche e private, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e di geriatria, nonché le case di riposo per anziani predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spazi e strutture adeguati ad accogliere animali da compagnia, anche di proprietà dei pazienti ospiti della struttura, la cui presenza è dagli stessi eventualmente richiesta o è comunque consigliata dal personale medico. Gli spazi e le strutture devono essere in quantità sufficiente ad accogliere un numero di animali da compagnia non inferiore al 10 per cento della ricettività della struttura stessa.
1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietata l'utilizzazione di animali selvatici, esotici e di cuccioli.
2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono provenire da canili e da rifugi, pubblici e privati, gestiti da organizzazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o da allevamenti per fini alimentari, e devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni possono essere considerate sostitutive di assistenza o di servizi forniti dal gruppo di lavoro interdisciplinare di cui all'articolo 3, né devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportano dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego ai sensi del comma 2, da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'etologo e con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi di malattia o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA o di TAA.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, di seguito denominata «Commissione», costituita:
a) da un rappresentante del Ministero della salute;
b) dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente dell'Ordine dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;
c) da un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una specifica esperienza nella realizzazione di programmi di AAA e di TAA;
d) da un operatore esperto del settore dell'handicap con esperienza specifica nella realizzazione di programmi di AAA e di TAA;
e) da un esperto di etologia;
f) da un esperto in zooantropologia;
g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate o da un suo delegato;
h) da due rappresentanti delle associazioni per la tutela degli animali.
2. La Commissione si avvale della consulenza di professionisti esperti, scelti nell'ambito delle figure professionali individuate ai sensi dell'articolo 3, nonché di addestratori ed educatori di provata esperienza nell'impiego di animali idonei al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
1. La Commissione predispone un regolamento per il riconoscimento delle attività e delle terapie assistite dagli animali, da sottoporre per l'emanazione al Ministro della salute. Il regolamento deve definire e predisporre:
a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o delle associazioni abilitati ad erogare gli interventi previsti daii programmi di AAA e di TAA;
b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell'ambito degli enti o delle associazioni di cui alla lettera a); le caratteristiche che devono avere gli animali utilizzati e i requisiti professionali degli operatori tenuti al loro addestramento specifico, nonché le forme di addestramento consentite per la preparazione degli animali impiegati nei programmi di AAA e di TAA, nel rispetto del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 5;
c) le procedure per l'istituzione di opportuni corsi di formazione per operatori pet-partner e per le figure professionali che formano i gruppi di lavoro interdisciplinari di programmazione di cui all'articolo 3, prevedendo un esame specifico per la coppia conduttore-animale, con il relativo attestato di idoneità;
d) precise metodologie di protocollo per la realizzazione dei programmi di
e) gli ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 5, per assicurare il benessere psicofisico degli animali impiegati nell'ambito dei programmi di AAA e di TAA e le ulteriori caratteristiche per l'impiego di tali animali nei medesimi programmi;
f) le procedure e i protocolli per la progettazione, la realizzazione e la valutazione dei programmi di AAA e di TAA ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge, noncé i criteri per l'ammissibilità dei progetti di AAA e di TAA ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti dalla medesima legge;
g) il modulo di consenso informato da fornire alle persone che si sottopongono ad un programma di AAA o di TAA;
h) le procedure per la progettazione, la realizzazione, nonché i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione degli spazi di cui all'articolo 4, comma 3.
2. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al regolamento di cui al comma 1.
1. Il contributo dello Stato al finanziamento per gli anni 2006, 2007 e 2008 dei programmi di AAA e di TAA da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 4, comma 3, è pari al 60 per cento della spesa annua complessiva effettuata da ciascuno dei medesimi soggetti di cui all'articolo 4 per tali finalità.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007